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Tipologie di sepolture

Sepoltura in loculo

Le possibilità di tumulazione vengono stabilite dal Comune: i loculi sono concessioni comunali quarantennali, la salma viene tumulata nella zona del cimitero nella quale “si stanno concessionando” i loculi.

La concessione dei loculi viene stabilita dal “regolamento cimiteriale” con un criterio di omogeneità tale da permettere una procedura graduale di tumulazione. Per garantire ciò non è concessa la possibilità di scegliere né la zona, né l’altezza della fila, ma soltanto di esprimere un criterio di preferenza, ovvero: se nella zona in concessione vi è la disponibilità di tutte le file si ha la facoltà di scelta, mentre nel caso contrario occorre necessariamente scegliere tra quelle che restano.

Le file hanno un costo che si differenzia a seconda dell’altezza     ( il costo è maggiore per le file più comode). I loculi o le cellette ossario sono nicchie in muratura realizzate nei cimiteri e concesse in uso per 40 anni (loculi) e per 60 anni (cellette) con decorrenza dalla stipula del relativo contratto.

A Chieri sono presenti quattro cimiteri: Cimitero Urbano, Cimitero Frazione di Pessione, Cimitero Frazione di Airali e Cimitero Frazione di Madonna della Scala.

 

A Chieri l’acquisto di loculi è riservato ai defunti:

  • aventi in vita la residenza in Chieri

  • nati in Chieri, o i cui genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle siano residenti in Chieri oppure già sepolti in cimitero cittadino

  • ricoverati presso Case di Cura, di Riposo o simili situate in altri Comuni, ma precedentemente residenti in Chieri

  • Le cellette, oltre ai casi sopra indicati, possono essere concesse a persone viventi che abbiano compiuto i 65 anni e che siano residenti in Chieri.

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Inumazione a terra

La concessione della terra ha una durata decennale (che non può essere rinnovata a differenza di quanto avviene per cellette e loculi) ed è a pagamento.
Unitamente alla terra è possibile ottenere dal Comune la concessione di un cippo comunale ossia di un arredo lapideo municipale.
Il Comune stesso, con una sovrattassa rispetto al costo della sola concessione della terra, porrà una “pietra” recante nome, cognome e dati anagrafici del defunto. Al termine della concessione si procederà all’ esumazione dei resti, oppure alla cremazione della salma (qualora non sia decomposta).

Cremazione

La Chiesa Cattolica ha rimosso le sue riserve verso questa pratica di sepoltura e concede il rito delle esequie cristiane alle persone che hanno scelto la cremazione delle salme. Le ceneri del defunto vengono riposte in apposite urne cinerarie. Le urne per essere a norma devono possedere alcune caratteristiche precise. Sia che vengano inumate e tumulate, sia che vengano consegnate a un affidatario e conservate presso un domicilio, devono essere realizzate in un materiale adatto alla sigillatura.
• preparazione salma e bara
• fornitura urne cinerarie
La legge n. 130 del 30/03/2001 stabilisce che la cremazione e dispersione delle ceneri devono essere disposte in vita dal defunto con volontà testamentaria (testamento pubblicato da un Notaio), o con l’iscrizione alla Socrem (la volontà espressa dal cittadino presso la Socrem viene chiamata “volontà testamentaria”) o infine, con dichiarazione degli aventi titolo: coniuge, parenti di primo grado oppure nipoti (vale la volontà della maggioranza degli aventi titolo i quali sottoscrivono un atto sostitutivo di atto di notorietà nel quale attestano la volontà del defunto di essere cremato).
Ogni Comune ha la facoltà di permettere la cremazione e l’eventuale dispersione in natura o l’affido ceneri.
Per procedere alla cremazione necessiterà quindi l’autorizzazione di qualcuno che possieda “capacità accademica” ( medico di base o direttore di una struttura di ricovero) per escludere il sospetto di reato e, successivamente, di una persona che possieda capacità giuridica (medico legale).
Per quanto concerne la destinazione delle ceneri, si permettono tre tipologie di collocazione dell’urna cineraria: il cellario Socrem, le cellette municipali (la cui assegnazione funziona come quella dei loculi con concessione quarantennale) o l’introduzione all’interno di un loculo o di una celletta già occupata. Mentre i loculi sono “a capienza”, per le cellette c’è invece un limite: occorre equiparare una cassetta contenente resti mortali a due cassettine di ceneri. Vi sono altre possibilità di destinazione delle ceneri, ovvero la dispersione in natura e l’affido domiciliare, per le quali necessita anche in questo caso la volontà espressa in vita dal defunto. L’affido viene concesso presso la residenza della persona indicata dal defunto qualora la persona indicata decida di cambiare la propria residenza, dovrà necessariamente darne comunicazione sia ai competenti uffici della città dalla quale emigra che a quelli della città ove immigra.

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